E-Learning 81, Formazione Testo Unico 81, Normativa - Linee Guida, residenziale 81

RSPP Datore di Lavoro

Innanzitutto è bene fornire una precisa definizioni delle due figure che poi verranno fuse insieme: Il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Testo Unico 81 art. 2 “Definizioni”

Mentre la figura del RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Testo Unico 81 art. 2 “Definizioni”

Come specificato rispettivamente dall’art. 34 e nel richiamato allegato II del Testo Unico 81 il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo del RSPP nelle seguenti circostanze

AziendaNumero di Lavoratori
Aziende artigiane e industrialiFino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecnicheFino a 30 lavoratori
Aziende della pescaFino a 20 lavoratori
Altre aziendefino a 200 lavoratori
Al di fuori di questi casi il Datore di Lavoro non potrà ricoprire il ruolo di RSPP.

Quali requisiti deve possedere il Datore di Lavoro

L’articolo 32 del testo unico fornisce chiare indicazioni circa i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di RSPP. La normativa, inoltre, prevede la partecipazione a dei corsi di formazione di durata variabile in ragione dei rischi presenti in azienda e un aggiornamento ogni 5 anni La durata va da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore. I corsi possono essere svolti in modalità blended, ovvero, parte in FAD Asincrona e parte in presenza o videoconferenza.

Livello di RischioFormazione InizialeBlended FADAggiornamento
Bassodurata 16 oredurata 8 oredurata 6 ore
Mediodurata 32 oredurata 16 oredurata 10 ore
Altodurata 48 oredurata 24 oredurata 14 ore
L’aggiornamenot può essere svolto interamente in FAD Asincrona

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Novità ECM per il triennio 2017 – 2019

Durante il convegno “Le professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro” tenutosi a fine 2016 a Roma e organizzato dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Cogeaps), sono stati condivisi i dati sull’ultimo triennio Ecm e delineato i punti chiave del triennio 2017/2020.

Innanzitutto va evidenziato il fatto che l’analisi dei dati di fruizione del triennio 2014-2016 hanno evidenziato una sostanziale stabilità della formazione residenziale e, al contempo, un notevole aumento della  formazione a distanza che ha visto l’erogazione di più di 2000 corsi per oltre un milione di partecipanti.

Purtroppo, non tutti i medici sono comunque riusciti a ottenere il numero di crediti obbligatori per il triennio appena trascorso ma fortunatamente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha concesso una proroga (valida per tutto il 2017) per chi è rimasto indietro nel triennio 2014/2016, che permetterà ai “ritardatari” di rimettersi in pari con i crediti formativi, potendo acquisire il 50% del punteggio complessivo.

Va precisato che i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non rientreranno ovviamente nel soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio successivo.

Quali sono le sanzioni per chi non si mette in regola?

Durante il convegno è stato ribadito che l’obbligo formativo non risponde solo alla deontologia ma è stato ricordato che le sanzioni per chi non si aggiorna esistono e sono demandante agli Ordini.

Chi non è in regola rischia, infatti, l’estromissione dall’Albo dei Medici Competenti e di non poter ricoprire determinati incarichi in Enti pubblici e nel privato accreditato.

La certificazione ECM diviene inoltre un requisito fondamentale per retribuzione, carriera e per trovare impieghi. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall’obbligo formativo determina, infatti, gli scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni oltre alla selezione e la valutazione dei dirigenti di strutture complesse.

Chiuso il 2016, passiamo alle novità per
il nuovo triennio 2014-2017

– Come potranno essere acquisiti i crediti ECM?

Ogni professionista sanitario potrà ottenere i crediti ECM seguendo corsi, convegni eventi secondo le seguenti tipologie:

  • Formazione residenziale classica (RES).
  • Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES).
  • Videoconferenza (RES).
  • Training individualizzato (FSC).
  • Gruppi di miglioramento (FSC).
  • Attività di ricerca (FSC)
  • FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD).
  • E-learning (FAD).
  • FAD sincrona (FAD) su cui a breve pubblicheremo un articolo dedicato per descrivere nel dettaglio quali saranno le novità e come organizzarsi
  • Formazione blended.
  • Docenza, tutoring ed altro.

– Quanti crediti bisogna acquisire?

I crediti da acquisire nel triennio 2017/2019 sono sempre 150. Ma ecco che entra in gioco la prima novità: la Premialità, verrà infatti  premiata la regolarità formativa pregressa:

  • Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dagli 80 ai 120 crediti, avrà uno sconto di 15 crediti per il triennio 2017/2019.
  • Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dai 121 ai 150 crediti, avrà uno sconto di 30 crediti per il triennio 2017/2019.

Inoltre, viene abolito l’obbligo annuale che prevedeva un minimo di 25 crediti ed un massimo di 75 crediti annui.

– Come dovrà essere organizzata la distribuzione triennale dei crediti formativi Ecm?

In merito a questo punto, entra in gioco un’altra novità del triennio in corso: la flessibilità e il dossier formativo.

La flessibilità permetterà al professionista di organizzare liberamente la distribuzione triennale programmando il proprio Dossier Formativo triennale, secondo gli obiettivi nazionali fissati dall’Agenas.

L’adesione al Dossier non è obbligatoria, ma permetterà ai medici che aderiscono di ottenere un bonus di 30 crediti, cosi distribuiti:

  • 10 per il triennio 2017/2019
  • 20 per il triennio 2020/2022

Il dossier formativo potrà essere:

  • individuale;
  • di gruppo;
  • organizzativo.

Il professionista potrà partecipare a più gruppi e più organizzazioni.

– Ultima novità: l’autoformazione

Nel triennio in corso viene data maggiore importanza all’autoformazione costituita da corsi accreditati Ecm, ma anche da esperienze formative senza accreditamento Ecm, svolte in autonomia dal professionista (per un massimo del 10% dell’obbligo formativo).

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Linee Guida ERC – ILCOR 2015

E’ online il documento contenente le Linee Guida ERC 2015

Oltre 100.000 vite potrebbero essere salvate in Europa!

Come di consueto ogni 5 anni vengono rilasciate le linee guida sulla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP). Le ultime risalivano al 2010 e la nuova edizione non apporta sostanziali variazione se non puntualizzare particolari aspetti.

Da questa pagine è possibile scaricare:

Il documento originale contenente le Linee Guida ERC 2015, consultabile e scaricabile integralmente sul portale: http://www.cprguidelines.eu/