Dal 17 aprile 2025, con il nuovo Accordo Stato-Regioni, è stato introdotto l’obbligo di formazione per tutti i Datori di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal settore o dalla dimensione aziendale.
Fino ad allora, salvo che il datore di lavoro non rivestisse anche il ruolo di RSPP, non era necessario che frequentasse alcun corso. Il che appare come una contraddizione del momento che, in quanto responsabile in toto della sicurezza nell’ambito della sua azienda, era del tutto ignaro circa le tematiche che egli stesso era tenuto a garantire ed osservare.
✅ A chi è rivolto il corso
Datori di lavoro, compresi titolari di imprese individuali, amministratori con deleghe operative e legali rappresentanti.
Chi è già in possesso della qualifica di RSPP Datore di Lavoro è esonerato salvo che segua gli aggiornamenti come e quando richiesto dalle normative vigenti
📚 Organizzazione del Corso
Durata: minimo 16 ore
Periodicità AGGIORNAMENTO: ogni 5 anni
Moduli principali: Giuridico-Normativo: sistema legislativo, obblighi e responsabilità – Modulo aggiuntivo “Cantieri“: prevede ulteriori 6 ore obbligatorie per imprese affidatarie in cantieri edili.
🖥 Modalità di erogazione
Il corso può essere erogato interamente in presenza, videoconferenza sincrona (webinar) o e-learning (FAD Asincrona)
⚠️ Sanzioni
Il datore di lavoro che non ottempera si espone a sanzioni amministrative e responsabilità penali in caso di infortunio
📑 Programma del Corso
📘 Modulo 1 – Normativo/Giuridico (4 ore)
Quadro legislativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
📗 Modulo 2 – Gestione e Organizzazione della Sicurezza (4 ore)
Modelli di organizzazione e gestione (MOG).
Sistema di prevenzione aziendale.
Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e del Medico Competente.
Consultazione e partecipazione dei RLS.
📙 Modulo 3 – Individuazione e Valutazione dei Rischi (4 ore)
Metodologie per la valutazione dei rischi.
Principali fattori di rischio e misure di prevenzione.
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
📕 Modulo 4 – Formazione e Comunicazione (4 ore)
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Tecniche di comunicazione efficace.
Cultura della sicurezza in azienda.
💰 Quota di Partecipazione
Corso Formazione Iniziale in FAD asincrona: 149,00 euro oltre IVA
Corso di Aggiornamento in FAD asincrona: 89,00 euro oltre IVA
La quota include rilascio attestato Conflavoro PMI
Innanzitutto è bene fornire una precisa definizioni delle due figure che poi verranno fuse insieme: Il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il datore di lavoro è Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Testo Unico 81 art. 2 “Definizioni”
Mentre la figura del RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Testo Unico 81 art. 2 “Definizioni”
Come specificato rispettivamente dall’art. 34 e nel richiamato allegato II del Testo Unico 81 il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo del RSPP nelle seguenti circostanze
Azienda
Numero di Lavoratori
Aziende artigiane e industriali
Fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche
Fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca
Fino a 20 lavoratori
Altre aziende
fino a 200 lavoratori
Al di fuori di questi casi il Datore di Lavoro non potrà ricoprire il ruolo di RSPP.
Quali requisiti deve possedere il Datore di Lavoro
L’articolo 32 del testo unico fornisce chiare indicazioni circa i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di RSPP. La normativa, inoltre, prevede la partecipazione a dei corsi di formazione di durata variabile in ragione dei rischi presenti in azienda e un aggiornamento ogni 5 anni La durata va da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore. I corsi possono essere svolti in modalità blended, ovvero, parte in FAD Asincrona e parte in presenza o videoconferenza.
Livello di Rischio
Formazione Iniziale
Blended FAD
Aggiornamento
Basso
durata 16 ore
durata 8 ore
durata 6 ore
Medio
durata 32 ore
durata 16 ore
durata 10 ore
Alto
durata 48 ore
durata 24 ore
durata 14 ore
L’aggiornamenot può essere svolto interamente in FAD Asincrona
Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi dell’articolo 32 del testo unico D. Lgs. 81 del 2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
L’obbligo di nominare Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ricorre per tutte le aziende, sia pubbliche che private, in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (tirocinanti, soci lavoratori, ecc…).
L’azienda ha facoltà di nominare una persona all’interno o decidere di rivolgersi a un soggetto esperto che opera all’esterno.
Alla figura del RSPP competono molteplici mansioni e ed un ruolo altamente gratificante, benché comporti molte responsabilità. Inoltre, rappresenta anche una possibile porta di accesso per diventare un formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/08.
Il modulo B è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato dalla frequenza dei moduli di specializzazione come di seguito riportato:
Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca
Modulo B-SP2 Cave – Costruzioni
Modulo B-SP3 Sanità residenziale
Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico
Per assumere l’incarico di RSPP è necessaria anche la frequenza del Modulo C da 24 ore.
Destinatari
Il corso Modulo B comune è rivolto a coloro che sono in possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di istruzione secondaria superiore e che intendono svolgere le funzioni di RSPP o ASPP e che hanno già frequentato con profitto il modulo A per ASPP/RSPP della durata di 28 ore disponibile anche in FAD asincrona. E’ possibile acquistare il modulo A del corso per ASPP/RSPP mandando una richiesta all’indirizzo: blsdsrl@gmail.com.
Modulo A in e-Learning 28 ore: 150,00 euro
Modulo B in Videoconferenza 48 ore: 450,00 euro
Modulo C in Videoconferenza 24 ore: 230,00 euro
Consulta il calendario dei prossimo corsi in videoconferenza per il modulo B ed il modulo C.
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
LIVELLO
DURATA ONLINE
DURATA IN PRESENZA
PREZZO
Corso RSPP rischio basso
8 ore online
8 ore in videoconferenza
€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
———–
€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
———–
€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
———–
€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
LIVELLO
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Corso RSPP rischio basso
8 ore online
8 ore in videoconferenza
€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
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€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
———–
€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
———–
€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
LIVELLO
DURATA ONLINE
DURATA IN PRESENZA
PREZZO
Corso RSPP rischio basso
8 ore online
8 ore in videoconferenza
€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
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€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
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€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
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€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Il decreto attuativo del 16 marzo 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023 chiarisce e amplia i luoghi in cui è opportuno installare un defibrillatore automatico o semiautomatico.
AREE CON PARTICOLARE AFFLUSSO DI PUBBLICO Luoghi Isolati e Zone Disagiate (Montagna, Piccole Isole), pur se a bassa densità di popolazione Luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria Strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate POLIAMBULATORI Ambulatori dei Medici di Medicina Generale Luoghi in cui si Pratica Attività Ricreativa Ludica Sportiva agonistica e Non Agonistica Anche a Livello Dilettantistico AUDITORIUM CINEMA TEATRI Parchi Divertimento DISCOTECHE Sale Gioco STRUTTURE RICREATIVE STADI Centri Sportivi Luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio: Grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi STRUTTURE INDUSTRIALI Luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione CENTRI COMMERCIALI IPERMERCATI Grandi Magazzini ALBERGHI RISTORANTI Stabilimenti Balneari STAZIONI SCIISTICHE CHIESE Luoghi di Culto ISTITUTI PENITENZIARI Istituti Penali per i Minori Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza Strutture di Enti Pubblici: SCUOLE UNIVERSITA’ UFFICI Postazioni Temporanee per Manifestazioni o Eventi Artistici, Sportivi, Civili, Religiosi FARMACIE Luoghi pubblici aperti H24 STAZIONI DI SERVIZIO AUTOGRILL
A luglio del 2023, il Ministero della Salute ha integrato e chiarito quanto già espresso in termini di indicazioni generali nella Legge 116 del 4 agosto del 2021
In particolare, ubicazione, segnaletica e gestione!
In quali luoghi o strutture installare i DAE?
L’Allegato richiede l’identificazione a livello regionale delle aree con particolare afflusso di pubblico e delle aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
Opportuno quindi dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture
luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici;
postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.
Mezzi di trasporto – In via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:
mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;
mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.
mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia i Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.
Segnaletica conforme a quanto indicato nell’allegato B
Il responsabile di garantire:
la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;
la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza.
Cosa fa il responsabile dei defibrillatori automatici?
Deve essere individuata una persona che periodicamente effettua una serie di controlli e li annota sul apposito registro periodicamente, almeno una volta a settimana, verificando lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.
A riguardo, il citato decreto al punto 4, lettera B, fornisce indicazioni precise riguardo una caratteristica alquanto onerosa di cui il defibrillatore dovrebbe essere dotato direttamente o per il tramite di accessori aggiuntivi. Ovvero:
connettivita’ Wi-Fi/SIM integrata, che consenta la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi;
in alternativa, sistema di connettivita’ integrata e certificata di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilita’ elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.
Sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118»
In conformita’ a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» piu’ vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonche’ la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.
Domenica 6 agosto presso il Rifugio Merelli al Cosa un uomo di 59 colto da arresto cardiaco è stato soccorso ed è sopravvissuto.
L’installazione dei defibrillatore nei rifugi del Cai di Bergamo ha fatto ancora una volta la differenza. Dal 2007, anno in cui sono stati installati, sono stati impiegati 5 volte.
La presenza del DAE e l’iniziativa dei rifugisti presenti hanno scritto il lieto fine di una storia il cui epilogo non è mai scontato.
Come noto l’art. 6 della Legge n. 16 del 4 agosto 2021 introduce l’obbligo per i soggetti pubblici e privati di segnalare il possesso di un defibrillatore con l’obiettivo di consentire, in presenza di una persona in arresto cardiaco di essere soccorso in modo efficacie e tempestivo attraverso la localizzazione del DAE più vicino.
Nel recepire quanto previsto al pari delle altre Regioni anche presso l’ARESU è stato istituito il nuovo registro regionale DAE della Sardegna.
Un ulteriore passo avanti nella gestione delle vittime di arresto cardiaco. Fermo restando l’opportunità ed il vantaggio di seguire dei corsi di formazione e conseguire la certificazione BLSD, la legge chiarisce e legittima l’uso del DAE anche a chi è sprovvisto della certificazione. Ciò si traduce nella crescente possibilità che chiunque, addestrato o meno, guidato dagli operatori di centrale, possano raggiungere immediatamente il DAE più vicino, iniziare le massaggio cardiaco e condurre la sua personale battagliare per vita.
Se disponi di un defibrillatore scarica e compila la modulistica per l’inserimento nel Registro Regionale DAE nella sezione “Iscrizione DAE al Registro Regionale” sul sito di AREUS e inviarla all’indirizzo mail registrodae@areus.sardegna.it.
Siamo prigionieri dell’ignoranza, dei preconcetti, delle nostre convinzioni spesso limitanti, dei miti, paure, dei vizi e delle virtù. Sempre pronti ad auto giustificarci e a consolarci quando per paura di quel mondo che non conosciamo ci crogioliamo nella nostra area di confort.
Bisogna osare per essere veramente liberi. Liberi di scegliere se, come e quando!
Ci vuole coraggio ad uscire dal nido e mettersi a nudo con gli altri e noi stessi.
La felicità è spesso dietro l’angolo ma il nostro sguardo miope non è in grado di coglierne l’essenza. Perché crediamo e desideriamo in ciò che il mondo ci propina come verità, il bene ed il giusto assoluto. Ed è ciò che ci rende inconsapevoli prigionieri.
Se la tua aspirazione e conquistare la vera libertà il 9 settembre 2023 presso la nostra sede in Roma si terrà un seminario sul tema dalle ore 9.00 alle ore 19.30.
Per info e iscrizione: Francesco Caracciolo 338 8416892 oppure fc.uniformazione@gmail.com
In generale ricopre il ruolo di preposto chiunque, in virtù dell’incarico ricoperto si trova in una posizione di preminenza rispetto agli altri ed ha il compito di sovrintendere, ispezionare, sorvegliare.
Articolo 2 comma 1 lettera e): “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Pertanto, anche qualora si sia sprovvisti di formale investitura, il lavoratore potrebbe trovarsi nella situazione di dover rispondere per degli accadimenti che hanno coinvolto dei colleghi che avevo il compito di coordinare e supervisionare. Ciò trova riscontro nel principio di effettività e che fa di lui un preposto di fatto.
Principali Responsabilità
Sorveglianza: verifica che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza
Segnalazione: comunica al datore di lavoro eventuali rischi o comportamenti non sicuri
Formazione: partecipa alla formazione e all’aggiornamento sulla sicurezza
Intervento: può interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato
Obbligo di individuazione del preposto
La figura del preposto è di notevole importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità nell’attività lavorativa, inoltre vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana.
La recente legge 215 del 2021 ha modificato l’articolo 18 del testo unico 81 aggiungendo la lettera b-bis che prevede l’obbligo per il datore di lavoro e/o il dirigente, di designare il o i preposti per l’effettuazione elle attività di vigilanza previste dall’articolo 19. Designazione che dovrà essere formalizzata.
Inoltre, il preposto dovrà essere necessariamente destinato ad appositi corsi di formazione.
Quali sono gli obblighi del Preposto
Articolo 19 del Testo Unico 81
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
FORMAZIONE DEL PREPOSTO
ll corso si prefigge l’obiettivo di formare il personale che ricopre il ruolo di preposto in riferimento alla tipologia di rischio indicato e in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2025.
La formazione per il preposto non sostituisce ma si aggiunge a quella prevista per i lavoratori
Formazione Iniziale Preposto 12 ore
Il corso viene erogato in aula o in videoconferenza.
I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 12 ore, è suddiviso in 4 moduli principali:
Modulo Giuridico-Normativo
Normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
Obblighi e responsabilità del preposto
Relazione con datore di lavoro, dirigenti e RSPP
Modulo Gestione e Organizzazione della Sicurezza
Sistemi di gestione della sicurezza
Procedure operative e organizzative
Coordinamento delle attività lavorative
Modulo Valutazione dei Rischi e Controllo
Identificazione e valutazione dei rischi
Misure di prevenzione e protezione
Vigilanza sull’operato dei lavoratori
Interruzione dell’attività in caso di pericolo
Modulo Comunicazione e Informazione
Tecniche di comunicazione efficace
Informazione ai lavoratori
Collaborazione con le figure della prevenzione
Quota del corso di formazione iniziale: 120,00 euro oltre IVA se dovuta
Aggiornamento Preposto
L’aggiornamento del preposto della durata di 6 ore è previsto ogni 2 anni ed ha un costo al netto dell’IVA di euro 90,00 euro oltre IVA se dovuta
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
LIVELLO
DURATA ONLINE
DURATA IN PRESENZA
PREZZO
Corso RSPP rischio basso
8 ore online
8 ore in videoconferenza
€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
———–
€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
———–
€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
———–
€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
LIVELLO
DURATA ONLINE
DURATA IN PRESENZA
PREZZO
Corso RSPP rischio basso
8 ore online
8 ore in videoconferenza
€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
———–
€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
———–
€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
———–
€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
l corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al D.Lgs. 81/08 articolo 34, comma 2 e 3 e successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Completa la parte in FAD partecipando al modulo in videoconferenza della durata variabile di 16, 32 o 48 ore. Attestato Conflavoro PMI
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Corso RSPP rischio basso
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€ 140,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio basso
6 ore online
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€ 70,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio medio
16 ore online
16 ore in videoconferenza
€ 245,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio medio
10 ore online
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€ 125,00 iva inclusa
Corso RSPP rischio alto
24 ore online
24 ore in videoconferenza
€ 330,00 iva inclusa
Aggiornamento RSPP rischio alto
14 ore online
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€ 150,00 iva inclusa
Incontri successivi per i livelli Medio e Alto:
Successivo Incontro per Medio Rischio 7 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00
Successivo Incontro per Medio Alto 13 MAGGIO 2026 con orario 9.00 – 18.00